Art. 2. 1. L'art. 4 comma 1 e 2 della legge regionale 6 settembre 1993 n. 67 sono sostituiti dai seguenti: "1. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia, in cui svolgono le proprie attivita', coloro che, in possesso del requisito di idoneita' morale secondo quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 5, nonche' dei requisiti di cui al comma 4 lett. b) o c) dell'articolo medesimo, risultino titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 2. Sono inoltre iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sessione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attivita', coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del requisito di idoneita' morale secondo quanto stabilito al comma 2, del successivo art. 5, nonche' dei requisiti di cui al comma 4 lett. b) o c) dell'articolo medesimo, abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a tre anni, in qualita' di collaboratore familiare o di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione, nonche' in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo".