Art. 2.
 
   1.  L'art. 4 comma 1 e 2 della legge regionale 6 settembre 1993 n.
67 sono sostituiti dai seguenti:
   "1. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva  sezione
del  ruolo  della  provincia,  in  cui svolgono le proprie attivita',
coloro che, in possesso del requisito  di  idoneita'  morale  secondo
quanto  stabilito  al  comma  2  del  successivo  art. 5, nonche' dei
requisiti di cui al comma 4 lett. b)  o  c)  dell'articolo  medesimo,
risultino  titolari,  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge, di licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente.
  2.  Sono  inoltre  iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva
sessione  del  ruolo  della  provincia  in  cui  abbiano   esercitato
prevalentemente  la  propria  attivita',  coloro  che,  alla  data di
entrata in vigore della presente legge, in possesso del requisito  di
idoneita'  morale secondo quanto stabilito al comma 2, del successivo
art. 5, nonche' dei requisiti di  cui  al  comma  4  lett.  b)  o  c)
dell'articolo medesimo, abbiano prestato servizio negli ultimi cinque
anni  per  un  periodo  di tempo complessivamente non inferiore a tre
anni, in qualita' di  collaboratore  familiare  o  di  sostituto  del
titolare  della licenza o dell'autorizzazione, nonche' in qualita' di
dipendente  di  impresa  autorizzata  al  servizio  di  noleggio  con
conducente o di sostituto del dipendente medesimo".