Art. 3. 1. L'art. 5, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 e' sostituito dal seguente: "4. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3: a) assolvimento dell'obbligo scolastico; b) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 1992 n. 285, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzetta; c) possesso del titolo professionale di capitano, ovvero di capotimoniere, conduttore di motoscafo e pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 e successive modificazioni e integrazioni ed al decreto ministeriale 16 febbraio 1971, nonche' della qualifica di "autorizzato" al sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 631/49, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante".