Art. 3.
 
   1.  L'art.  5, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1993, n.
67 e' sostituito dal seguente:
   "4. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione  al  ruolo  dei
conducenti di cui al precedente art. 3:
     a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
     b) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui
all'art.  116,  comma 8, del decreto-legge 30 aprile 1992 n. 285, per
l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti  di  autovetture  e
motocarrozzetta;
     c)  possesso  del  titolo  professionale  di capitano, ovvero di
capotimoniere, conduttore di motoscafo e pilota motorista  rilasciati
ai  sensi  delle  vigenti norme concernenti la navigazione interna di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631
e successive modificazioni e integrazioni ed al decreto  ministeriale
16  febbraio  1971, nonche' della qualifica di "autorizzato" al sensi
del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  631/49,  per
l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante".