Art. 4.
 
   1. All'art. 6, comma 2, della legge regionale 6 settembre 1993, n.
67 e' aggiunta la seguente lettera:
    "  f)  un  esperto  di  conduzione  di veicoli a trazione animale
designato dalla giunta  regionale,  che  partecipa  al  lavori  della
commissione  solo  nel  caso  in  cui  la  commissione medesima debba
procedere all'accertamento dei requisiti di  idoneita'  all'esercizio
del servizio con veicoli a trazione animale".
   2.  L'art. 6, comma 12, della legge regionale 6 settembre 1993, n.
67 e' sostituito dal seguente:
   "12. Ai membri e al segretario della  commissione  e'  attribuito,
per  ogni  giorno  di seduta della commissione e per un massimo di 12
sedute l'anno un gettone di presenza di L. 100.000, ai  membri  della
commissione  e'  attribuita  l'indennita'  di missione ed il rimborso
delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la  partecipazione
alle  sedute  nella  misura  e  secondo  le  modalita' previste per i
dirigenti regionali.
   Al segretario della  commissione  e'  attribuita  l'indennita'  di
missione  e  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  previste per la
qualifica di appartenenza".