Art. 4. 1. All'art. 6, comma 2, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 e' aggiunta la seguente lettera: " f) un esperto di conduzione di veicoli a trazione animale designato dalla giunta regionale, che partecipa al lavori della commissione solo nel caso in cui la commissione medesima debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio con veicoli a trazione animale". 2. L'art. 6, comma 12, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 e' sostituito dal seguente: "12. Ai membri e al segretario della commissione e' attribuito, per ogni giorno di seduta della commissione e per un massimo di 12 sedute l'anno un gettone di presenza di L. 100.000, ai membri della commissione e' attribuita l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalita' previste per i dirigenti regionali. Al segretario della commissione e' attribuita l'indennita' di missione e il rimborso delle spese di viaggio previste per la qualifica di appartenenza".