Art. 5.
 
   1. Coloro che erano in possesso, alla data di  entrata  in  vigore
della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, dei requisiti previsti
dall'art.   4   della   medesima   legge,   ad  eccezione  di  quelli
dell'assolvimento  dell'obbligo  scolastico  e  dei  limiti  di  eta'
originariamente   previsti,   possono  presentare,  entro  30  giorni
dall'entrata in vigore della  presente  legge,  domanda  scritta  per
l'iscrizione di diritto nel ruolo con le modalita' stabilite da detto
art. 4.
    Firenze, 8 febbraio 1994
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 29
dicembre 1993 ed e' stata vistata dal commissario del  Governo  il  1
febbraio 1994.