Art. 5. 1. Coloro che erano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, dei requisiti previsti dall'art. 4 della medesima legge, ad eccezione di quelli dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e dei limiti di eta' originariamente previsti, possono presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda scritta per l'iscrizione di diritto nel ruolo con le modalita' stabilite da detto art. 4. Firenze, 8 febbraio 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1993 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 1 febbraio 1994.