Art. 2.
                      Modifiche e integrazioni
             alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48
 
   1. All'art. 3 e' aggiunto il seguente terzo comma:
   "I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni che abbiamo
effettuato  l'opzione  per la conservazione del trattamento economico
in godimento presso l'amministrazione di appartenenza  sono  comunque
assoggettati d'ufficio all'erogazione di cui al primo comma".
   2.  "Il  primo  comma  dell'art.  25  e' modificato sopprimendo le
parole "fino ad un massimo di 10 mensilita'".
   3. Il terzo comma dell'art. 25 e' modificato sopprimendo le parole
"fino alla concorrenza di 10  mensilita'  comprese  quelle  tenute  a
calcolo per la liquidazione gia' percepita".