Art. 3.
 
   1.  Entro  tre  mesi  dall'entrata  in vigore della presente legge
l'Ufficio  di  Presidenza,  anche   sulla   base   della   evoluzione
legislativa  nazionale,  definisce  una  proposta per disciplinare la
normativa del fondo di previdenza anche prevedendo la possibilita' di
affidare ad una  Societa'  privata  l'assicurazione  del  trattamento
vitalizio.