Art. 3. 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza, anche sulla base della evoluzione legislativa nazionale, definisce una proposta per disciplinare la normativa del fondo di previdenza anche prevedendo la possibilita' di affidare ad una Societa' privata l'assicurazione del trattamento vitalizio.