Art. 10. Funzioni dei comuni 1. Il comune, in armonia con quanto disposto dagli articoli 9 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, svolge le seguenti funzioni: a) formulazione di proposte all'azienda di promozione turistica competente per territorio per la attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'art. 18 e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico; b) realizzazione, anche in collaborazione con l'azienda di promozione turistica o con altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico. 2. Fino alla emanazione del decreto previsto dal secondo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni esprimono i pareri previsti dall'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.