Art. 10.
                         Funzioni dei comuni
 
   1.  Il  comune,  in armonia con quanto disposto dagli articoli 9 e
seguenti della legge 8  giugno  1990,  n.  142,  svolge  le  seguenti
funzioni:
     a)  formulazione di proposte all'azienda di promozione turistica
competente  per  territorio  per  la   attivazione   di   uffici   di
informazione  e  accoglienza turistica ai sensi dell'art. 18 e per la
realizzazione di iniziative o la fornitura di  servizi  di  interesse
turistico;
     b)  realizzazione,  anche  in  collaborazione  con  l'azienda di
promozione turistica o con altri enti interessati,  di  iniziative  e
manifestazioni di interesse turistico.
   2.  Fino  alla  emanazione  del decreto previsto dal secondo comma
dell'art. 59 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
1977, n. 616, i comuni esprimono i pareri previsti dall'art. 41 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979.