Art. 13.
                    Consiglio di amministrazione
 
   1.  Il  consiglio  di amministrazione dell'azienda e' nominato dal
consiglio regionale ed e' composto dal presidente e da altri  quattro
membri di cui:
     a)   due   scelti   tra   cinque  candidati  concordati  tra  le
associazioni piu' rappresentative a livello regionale degli operatori
delle tipologie di cui alle leggi regionali 3 luglio 1984, n.  31,  3
maggio 1988, n. 24 e 9 agosto 1988, n. 37;
     b)   uno   scelto  su  terna  di  candidati  concordata  tra  le
associazioni piu' rappresentative a livello regionale degli esercenti
di attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti  e  bevande,
di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287;
     c)   uno   scelto  su  terna  di  candidati  concordata  tra  le
associazioni piu rappresentative a livello regionale degli  operatori
delle  tipologie  di  cui  alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e
alla legge regionale 28 agosto 1986,  n.  46,  dei  concessionari  di
linee  funiviarie  e  di  piste  da sci di cui alla legge regionale 6
marzo 1990, n. 18 e dei concessionari di beni demaniali marittimi  di
cui  all'art. 1, lettera a) e c) del decreto legge 5 ottobre 1993, n.
400, come convertito con modificazioni dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 494.
   2.  I  candidati  alla  carica  di  componente  del  consiglio  di
amministrazione devono svolgere  l'attivita'  relativa  alla  propria
qualificazione nell'ambito territoriale dell'azienda e avere adeguata
esperienza nel settore turistico.
   3. Gli amministratori delle strutture associate di cui all'art. 24
non  possono  essere candidati alla carica di membro del consiglio di
amministrazione.
   4. Il consiglio di amministrazione delibera sui seguenti oggetti:
     a) piano annuale di attivita' e relative previsioni  finanziarie
sulla base del piano di cui all'art. 6;
     b)   bilancio   preventivo   annuale   e  pluriennale,  relative
variazioni, conto consuntivo;
     c) regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'azienda
e pianta organica;
     d) nomina e revoca del direttore;
     e) acquisto ed alienazione di immobili;
     f) partecipazione alle strutture associate di cui all'art. 24;
     g) atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per piu'  di  tre
anni;
     h)  istituzione  degli  uffici  di  Informazione  ed accoglienza
turistica (IAT), individuandone le relative funzioni  nell'ambito  di
quanto previsto al comma 2 dell'art. 18.
   5.  Il  consiglio  si  riunisce,  su convocazione del presidente e
comunque almeno una volta ogni quadrimestre; per la  validita'  della
riunione  e'  necessaria  la  presenza  di  almeno tre componenti. Le
deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti;
in caso di parita' prevale quello del presidente.
   6. Ai componenti  del  consiglio  e'  corrisposto  un  gettone  di
presenza,  pari  a  lire  centomila,  per  ogni giornata di seduta, e
comunque  per  un  importo  massimo  individuale  annuale   di   lire
unmilioneduecentomila. La misura del gettone e' aggiornata all'inizio
di ogni biennio, con deliberazione della giunta regionale, sulla base
delle  variazioni  percentuali  dell'indice nazionale del costo della
vita accertato dall'ISTAT.  Il  primo  aggiornamento  decorre  dal  1
gennaio 1996. Competono inoltre il rimborso spese e il trattamento di
missione  disciplinati  ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23
dicembre 1983, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.
   7. Il consiglio dura in carica cinque anni.