Art. 13. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda e' nominato dal consiglio regionale ed e' composto dal presidente e da altri quattro membri di cui: a) due scelti tra cinque candidati concordati tra le associazioni piu' rappresentative a livello regionale degli operatori delle tipologie di cui alle leggi regionali 3 luglio 1984, n. 31, 3 maggio 1988, n. 24 e 9 agosto 1988, n. 37; b) uno scelto su terna di candidati concordata tra le associazioni piu' rappresentative a livello regionale degli esercenti di attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287; c) uno scelto su terna di candidati concordata tra le associazioni piu rappresentative a livello regionale degli operatori delle tipologie di cui alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, dei concessionari di linee funiviarie e di piste da sci di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 e dei concessionari di beni demaniali marittimi di cui all'art. 1, lettera a) e c) del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 2. I candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione devono svolgere l'attivita' relativa alla propria qualificazione nell'ambito territoriale dell'azienda e avere adeguata esperienza nel settore turistico. 3. Gli amministratori delle strutture associate di cui all'art. 24 non possono essere candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione. 4. Il consiglio di amministrazione delibera sui seguenti oggetti: a) piano annuale di attivita' e relative previsioni finanziarie sulla base del piano di cui all'art. 6; b) bilancio preventivo annuale e pluriennale, relative variazioni, conto consuntivo; c) regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'azienda e pianta organica; d) nomina e revoca del direttore; e) acquisto ed alienazione di immobili; f) partecipazione alle strutture associate di cui all'art. 24; g) atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per piu' di tre anni; h) istituzione degli uffici di Informazione ed accoglienza turistica (IAT), individuandone le relative funzioni nell'ambito di quanto previsto al comma 2 dell'art. 18. 5. Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente e comunque almeno una volta ogni quadrimestre; per la validita' della riunione e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale quello del presidente. 6. Ai componenti del consiglio e' corrisposto un gettone di presenza, pari a lire centomila, per ogni giornata di seduta, e comunque per un importo massimo individuale annuale di lire unmilioneduecentomila. La misura del gettone e' aggiornata all'inizio di ogni biennio, con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'ISTAT. Il primo aggiornamento decorre dal 1 gennaio 1996. Competono inoltre il rimborso spese e il trattamento di missione disciplinati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il consiglio dura in carica cinque anni.