Art. 14.
                         P r e s i d e n t e
 
   1. Il presidente dell'azienda e' nominato dal consiglio  regionale
su   terna   di   candidati   concordata  tra  le  associazioni  piu'
rappresentative a livello regionale di cui alle lettere a) ,  b),  c)
dell'art. 13, comma 1.
   2.   Il   presidente   dura  in  carica  quanto  il  consiglio  di
amministrazione.
   3. Il presidente rappresenta  l'azienda,  convoca  e  presiede  il
consiglio  di  amministrazione.  In  caso  di  temporanea  assenza  o
impedimento del presidente, le  relative  funzioni  sono  svolte  dal
componente  piu'  anziano  di  eta', che, in caso di cessazione dalla
carica del presidente, lo sostituisce fino alla nomina del nuovo.
   4. Al presidente compete una indennita'  di  carica  mensile  pari
all'ammontare   stabilito   nella  tabella  A)  allegata  alla  legge
regionale 23  dicembre  1983,  n.  64,  e  relative  modificazioni  e
integrazioni.