Art. 14. P r e s i d e n t e 1. Il presidente dell'azienda e' nominato dal consiglio regionale su terna di candidati concordata tra le associazioni piu' rappresentative a livello regionale di cui alle lettere a) , b), c) dell'art. 13, comma 1. 2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione. 3. Il presidente rappresenta l'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di eta', che, in caso di cessazione dalla carica del presidente, lo sostituisce fino alla nomina del nuovo. 4. Al presidente compete una indennita' di carica mensile pari all'ammontare stabilito nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e relative modificazioni e integrazioni.