Art. 15.
                Procedimento di nomina del presidente
      e degli altri componenti del consiglio di amministrazione
 
   1.   Entro   il  novantesimo  giorno  antecedente  il  termine  di
effettuazione delle nomine del presidente e  degli  altri  componenti
del   consiglio   di  amministrazione,  il  presidente  della  giunta
regionale invita le associazioni di cui  agli  articoli  13  e  14  a
concordare  i  nominativi dei candidati e a comunicarli al presidente
del consiglio regionale entro il sessantesimo giorno  antecedente  il
termine anzidetto.
   2. In caso di cessazione dalla carica del presidente e degli altri
componenti  del  consiglio di amministrazione, il consiglio regionale
provvede alla loro sostituzione nel rispetto  dei  criteri  stabiliti
agli  articoli 13 e 14; i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla
meta'. I componenti  che  subentrano  restano  in  carica  fino  alla
scadenza del consiglio di amministrazione.
   3.  In  caso  di  mancato accordo tra le associazioni di categoria
interessate o di mancata trasmissione dei  nominativi  dei  candidati
nei  termini di cui ai commi 1 e 2, si applica l'art. 6 comma 6 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 46, fermo restando  il  rispetto
dei criteri stabiliti dagli articoli 13 e 14 della presente legge.