Art. 15. Procedimento di nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione 1. Entro il novantesimo giorno antecedente il termine di effettuazione delle nomine del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale invita le associazioni di cui agli articoli 13 e 14 a concordare i nominativi dei candidati e a comunicarli al presidente del consiglio regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine anzidetto. 2. In caso di cessazione dalla carica del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla loro sostituzione nel rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 13 e 14; i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla meta'. I componenti che subentrano restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione. 3. In caso di mancato accordo tra le associazioni di categoria interessate o di mancata trasmissione dei nominativi dei candidati nei termini di cui ai commi 1 e 2, si applica l'art. 6 comma 6 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 13 e 14 della presente legge.