Art. 16.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
   1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri,
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; il  collegio  e'
nominato  dalla  giunta  regionale,  dura  in  carica cinque anni e i
relativi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
   2.  Il  collegio  elegge  il  presidente,  scegliendolo tra i suoi
componenti.
   3. Ai componenti del collegio compete  un'indennita'  annua  lorda
pari  all'importo  massimo  stabilito dagli articoli 3 e 6- bis della
legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
   4.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita  le seguenti
funzioni:
     a)  vigila,  attraverso  l'esame  degli  atti  amministrativi  e
contabili     dell'azienda,    sulla    regolarita'    dell'attivita'
amministrativa;
     b) verifica la situazione finanziaria, patrimoniale e  di  cassa
dell'azienda, con accertamenti trimestrali;
     c)  presenta una relazione al consiglio di amministrazione prima
dell'approvazione del rendiconto sui criteri e  sui  risultati  della
gestione, formulando eventuali osservazioni e proposte in merito, con
particolare  riferimento ai livelli di efficienza ed economicita' dei
servizi e degli uffici dell'azienda.
   5. Rilievi e proposte formulati in relazione all'attivita' di  cui
alle lettere a) e b) e la relazione di cui alla lettera c), del comma
4, sono comunicati al presidente della giunta regionale.