Art. 16. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri, iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; il collegio e' nominato dalla giunta regionale, dura in carica cinque anni e i relativi componenti possono essere riconfermati una sola volta. 2. Il collegio elegge il presidente, scegliendolo tra i suoi componenti. 3. Ai componenti del collegio compete un'indennita' annua lorda pari all'importo massimo stabilito dagli articoli 3 e 6- bis della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Il collegio dei revisori dei conti esercita le seguenti funzioni: a) vigila, attraverso l'esame degli atti amministrativi e contabili dell'azienda, sulla regolarita' dell'attivita' amministrativa; b) verifica la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'azienda, con accertamenti trimestrali; c) presenta una relazione al consiglio di amministrazione prima dell'approvazione del rendiconto sui criteri e sui risultati della gestione, formulando eventuali osservazioni e proposte in merito, con particolare riferimento ai livelli di efficienza ed economicita' dei servizi e degli uffici dell'azienda. 5. Rilievi e proposte formulati in relazione all'attivita' di cui alle lettere a) e b) e la relazione di cui alla lettera c), del comma 4, sono comunicati al presidente della giunta regionale.