Art. 17.
                  Conferenza permanente del turismo
 
   1.  Al  fine  di  assicurare  la partecipazione ed il collegamento
funzionale con  gli  enti  locali  e  le  rappresentanze  economiche,
sociali  ed  imprenditoriali  delle  attivita' turistiche nell'ambito
territoriale di competenza,  presso  ogni  azienda  e'  istituita  la
conferenza permanente del turismo.
   2. La conferenza e' composta da:
     a)    due   consiglieri   comunali   in   rappresentanza   delle
amministrazioni  comunali  presenti  nel  territorio  di   competenza
dell'azienda  designati  dalla  assemblea  dei  sindaci convocati dal
sindaco del comune dove ha sede l'azienda;
     b)  un  rappresentante  della  comunita'  montana  operante  nel
territorio  di  competenza o, qualora si tratti di piu' comunita', un
rappresentante  designato   dall'assemblea   dei   presidenti   delle
comunita'   montane   interessate,  convocata  dal  presidente  della
comunita' ove ha sede l'azienda. Nel caso  non  sia  operante  alcuna
comunita'   si   provvede   alla   designazione   di   un   ulteriore
rappresentante dei comuni;
     c) un rappresentante designato dalla provincia;
     d) due  rappresentanti  concordati  fra  le  associazioni  degli
operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio
di competenza dell'azienda;
     e)  un  rappresentante  concordato  fra  le  associazioni  degli
operatori turistici delle attivita'  complementari  o  professionali,
operanti nel territorio dell'azienda;
     f)  un rappresentante concordato fra le organizzazioni sindacali
operanti nel territorio di competenza dell'azienda;
     g) un rappresentante concordato fra  le  organizzazioni  cooper-
ative operanti nel territorio di competenza dell'azienda;
     h)  un  rappresentante  concordato fra le associazioni del tempo
libero iscritte nel registro di cui all'art. 5 della legge  regionale
8  novembre  1983,  n.  55  operanti  nel  territorio  di  competenza
dell'azienda;
     i)  un  rappresentante  designato  dalle  associazioni  pro-loco
operanti nel territorio;
     l)  un  rappresentante  designato  dalla  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
     m) un rappresentante dell'ente fiera, se  esistente  nell'ambito
territoriale dell'azienda;
     n)   un  rappresentante  degli  enti  teatrali  e/o  lirici,  se
esistenti nell'ambito territoriale dell'azienda;
     o) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela  dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
   3.  I  rappresentanti degli organismi di cui alle lettere d), e) ,
f), g), h), i), l), o) sono scelti fra esperti del settore turistico.
   4. La conferenza e' costituita con decreto  del  presidente  della
giunta   regionale   e   dura   in  carica  quanto  il  consiglio  di
amministrazione.
   5. Per la  costituzione  della  conferenza,  il  presidente  della
giunta regionale invita gli enti, le associazioni e le organizzazioni
di  cui  al  comma  2,  a  concordare  le  designazioni di rispettiva
competenza e a comunicarle nei sessanta giorni successivi.
   La  conferenza  e'  comunque   validamente   costituita   con   la
designazione  di  almeno  la  meta' dei componenti previsti. In prima
applicazione  della  presente  legge  il  presidente   della   giunta
regionale convoca la prima seduta e insedia i componenti.
   6. La conferenza delibera validamente con almeno la meta' piu' uno
dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.
   7.  La  conferenza  nella  prima seduta elegge il presidente tra i
suoi componenti.
   8. Ai componenti della conferenza competono il rimborso spese e il
trattamento di missione disciplinati ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale  23  dicembre  1983,  n.  64,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
   9. La conferenza:
     a)  formula  proposte  al  consiglio  d'amministrazione  per  la
predisposizione del piano annuale di attivita' dell'azienda;
     b) formula proposte in merito alla istituzione degli  uffici  di
Informazione e accoglienza turistica;
     c) esprime parere sul piano annuale di cui alla lettera a);
     d)  esprime parere sul bilancio preventivo, sulle partecipazioni
e sulla istituzione degli uffici di  informazione  e  di  accoglienza
turistica  rispettivamente di cui alle lettere b) , f) e h) del comma
4 dell'art. 13.
   10. I pareri di cui al comma 9 sono espressi entro  trenta  giorni
dal  ricevimento della proposta. Decorso tale termine il consiglio di
amministrazione procede all'adozione dei provvedimenti di competenza.
I  provvedimenti  del  consiglio  di  amministrazione,  adottati   in
difformita' dal parere della conferenza, devono essere motivati.
   11. Nelle more della costituzione della conferenza il consiglio di
amministrazione  procede  comunque  all'adozione dei provvedimenti di
competenza.