Art. 18. Ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) 1. Le funzioni di informazione, accoglienza turistica, rilevazione e trasmissione dei dati statistici, secondo procedure stabilite dalla giunta regionale, sono svolte dall'azienda, di norma, attraverso l'istituzione degli uffici IAT. 2. Gli IAT istituiti ai sensi del comma 1 svolgono in particolare le seguenti funzioni: a) attivita' di informazione turistica con l'utilizzazione di personale qualificato e in possesso di adeguata preparazione linguistica, anche con produzione di materiale informativo e promozionale; b) attivita' di accoglienza turistica anche mediante l'organizzazione in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico; c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attivita' di comunicazione; d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e realizzati a migliorare la qualita' dell'ospitalita'; e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attivita' di interesse turistico. 3. Il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall'insediamento, provvede a sottoporre alla giunta regionale il pi- ano degli IAT da istituire nel territorio. 4. La giunta regionale, entro sessanta giorni, approva il piano e rilascia il proprio nulla osta alla istituzione degli IAT. 5. Oltre agli IAT di cui al comma 3 puo' essere proposta l'istituzione di nuovi IAT, di tipo stagionale, da parte: a) dei comuni interessati; b) di imprese turistiche associate; c) delle associazioni pro loco iscritte nell'albo di cui alla legge regionale 31 agosto 1983, n. 45; d) delle associazioni iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1983, n, 55. 6. La proposta e' inviata all'azienda competente per territorio, corredata dalla documentazione comprovante l'autonomia organizzativa e finanziaria. 7. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta e previo nulla osta della giunta regionale, dispone l'istituzione dello IAT ed approva una convenzione con i proponenti al fine di garantire i requisiti e le condizioni di prestazione dei servizi al pubblico. 8. L'uso della denominazione "uffici di informazione e di accoglienza turistica" (IAT) e' soggetto a nulla osta della giunta regionale, previo parere, nei casi di cui alle lettere b) , c) e d) del comma 5, del comune in cui sono insediati. 9. Gli uffici di Informazione e di accoglienza turistica sono tenuti ad adottare il segno distintivo stabilito dalla giunta regionale.