Art. 18.
        Ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT)
 
   1. Le funzioni di informazione, accoglienza turistica, rilevazione
e trasmissione dei dati statistici, secondo procedure stabilite dalla
giunta  regionale,  sono  svolte  dall'azienda,  di norma, attraverso
l'istituzione degli uffici IAT.
   2. Gli IAT istituiti ai sensi del comma 1 svolgono in  particolare
le seguenti funzioni:
     a)  attivita'  di  informazione turistica con l'utilizzazione di
personale  qualificato  e  in  possesso  di   adeguata   preparazione
linguistica,   anche   con  produzione  di  materiale  informativo  e
promozionale;
     b)   attivita'   di   accoglienza   turistica   anche   mediante
l'organizzazione  in  forma diretta o in collaborazione con organismi
pubblici e  privati  di  manifestazioni  e  spettacoli  di  interesse
turistico;
     c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti
ed addetti alle attivita' di comunicazione;
     d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e realizzati
a migliorare la qualita' dell'ospitalita';
     e)  collaborazione  con  gli  enti  locali  e  con gli organismi
rappresentativi degli  imprenditori  nella  organizzazione  di  altre
attivita' di interesse turistico.
   3.   Il   consiglio  di  amministrazione,  entro  sessanta  giorni
dall'insediamento, provvede a sottoporre alla giunta regionale il pi-
ano degli IAT da istituire nel territorio.
   4. La giunta regionale, entro sessanta giorni, approva il piano  e
rilascia il proprio nulla osta alla istituzione degli IAT.
   5.  Oltre  agli  IAT  di  cui  al  comma  3  puo'  essere proposta
l'istituzione di nuovi IAT, di tipo stagionale, da parte:
     a) dei comuni interessati;
     b) di imprese turistiche associate;
     c) delle associazioni pro loco iscritte nell'albo  di  cui  alla
legge regionale 31 agosto 1983, n. 45;
     d)  delle  associazioni  iscritte  nel registro regionale di cui
alla legge regionale 8 novembre 1983, n, 55.
   6. La proposta e' inviata all'azienda competente  per  territorio,
corredata  dalla documentazione comprovante l'autonomia organizzativa
e finanziaria.
   7. Il consiglio  di  amministrazione,  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento   della   proposta  e  previo  nulla  osta  della  giunta
regionale, dispone l'istituzione dello IAT ed approva una convenzione
con i proponenti al fine di garantire i requisiti e le condizioni  di
prestazione dei servizi al pubblico.
   8.   L'uso  della  denominazione  "uffici  di  informazione  e  di
accoglienza turistica" (IAT) e' soggetto a nulla  osta  della  giunta
regionale,  previo  parere, nei casi di cui alle lettere b) , c) e d)
del comma 5, del comune in cui sono insediati.
   9. Gli uffici di Informazione  e  di  accoglienza  turistica  sono
tenuti  ad  adottare  il  segno  distintivo  stabilito  dalla  giunta
regionale.