Art. 20. D i r e t t o r e 1. A ciascuna azienda e' preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, scelto tra i dirigenti del comparto delle autonomie locali, con qualifica corrispondente a dirigente regionale o dirigente generale regionale, sulla base della pianta organica dell'azienda, oppure tra esperti del settore privato. 2. Il direttore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a sessantanni; b) buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e di una seconda lingua straniera; c) attivita' professionale svolta per almeno cinque anni con qualifica dirigenziale in enti o aziende pubbliche o private; d) diploma di laurea; in mancanza, l'attivita' professionale di cui alla lettera c) dovra' essere stata maturata nel settore turistico. 3. Il direttore dura in carica cinque anni rinnovabili. 4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore e' disciplinato dall'accordo nazionale di comparto cosi' come recepito a livello regionale per i contratti di diritto pubblico. Nel caso di contratti di diritto privato il livello retributivo dovra' essere stabilito in analogia con quello dei corrispondenti contratti di diritto pubblico. 5. Il direttore ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al perseguimento degli obiettivi indicati nei programmi di attivita' e in particolare: a) formula al consiglio di amministrazione le proposte inerenti le materie oggetto di deliberazione; b) rappresenta, se autorizzato dal consiglio di amministrazione, l'azienda in giudizio; c) adotta gli atti di gestione del personale secondo quanto stabilito dai contratti collettivi vigenti; d) organizza e coordina l'attivita' degli uffici e dei servizi; e) assume tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dell'azienda e comunque ogni atto non espressamente attribuito alla competenza degli altri organi.