Art. 20.
                          D i r e t t o r e
 
   1.  A  ciascuna  azienda  e'  preposto  un  direttore nominato dal
consiglio di amministrazione, scelto tra  i  dirigenti  del  comparto
delle  autonomie  locali,  con  qualifica  corrispondente a dirigente
regionale o dirigente generale regionale,  sulla  base  della  pianta
organica dell'azienda, oppure tra esperti del settore privato.
   2. Il direttore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
     a) eta' non superiore a sessantanni;
     b)  buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e di
una seconda lingua straniera;
     c) attivita' professionale svolta per  almeno  cinque  anni  con
qualifica dirigenziale in enti o aziende pubbliche o private;
     d)  diploma di laurea; in mancanza, l'attivita' professionale di
cui  alla  lettera  c)  dovra'  essere  stata  maturata  nel  settore
turistico.
   3. Il direttore dura in carica cinque anni rinnovabili.
   4.   Il  trattamento  giuridico  ed  economico  del  direttore  e'
disciplinato dall'accordo nazionale di comparto cosi' come recepito a
livello regionale per i contratti di diritto pubblico.  Nel  caso  di
contratti  di  diritto  privato  il livello retributivo dovra' essere
stabilito in analogia con  quello  dei  corrispondenti  contratti  di
diritto pubblico.
   5.  Il  direttore  ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al
perseguimento degli obiettivi indicati nei programmi di  attivita'  e
in particolare:
     a)  formula al consiglio di amministrazione le proposte inerenti
le materie oggetto di deliberazione;
     b) rappresenta, se autorizzato dal consiglio di amministrazione,
l'azienda in giudizio;
     c) adotta gli atti di  gestione  del  personale  secondo  quanto
stabilito dai contratti collettivi vigenti;
     d) organizza e coordina l'attivita' degli uffici e dei servizi;
     e)  assume  tutti  gli  atti necessari al regolare funzionamento
dell'azienda e comunque ogni atto non espressamente  attribuito  alla
competenza degli altri organi.