Art. 24.
        Interventi per la promozione e la commercializzazione
                       del prodotto turistico
 
   1.  Per  conferire maggiore efficacia alla promozione dell'offerta
turistica regionale in Italia e all'estero, per ciascuno dei  settori
di  cui  all'art. 8, la Regione favorisce e incentiva la costituzione
di una struttura associata tra le imprese di cui al comma 1 dell'art.
13. A tali strutture associate possono altresi' partecipare le camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,   gli   enti
fieristici,   le   aziende   di  promozione  turistica,  le  societa'
aeroportuali, i consorzi fra associazioni  pro  loco,  nonche'  altri
enti pubblici e privati interessati al settore.
   2.  Le  imprese che partecipano alle strutture associate di cui al
comma 1, non possono essere in  numero  inferiore  a  centocinquanta,
ridotte a quaranta per il settore di cui alla lettera f) dell'art. 8;
la  quota  di  partecipazione  non  puo' superare il 20 per cento del
capitale sociale. Lo statuto delle strutture associate deve prevedere
la  possibilita'  di  adesioni  successive  senza  discriminazioni  o
clausole di gradimento.
   3.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, le strutture associate
svolgono le seguenti attivita':
     a) interventi  rivolti  alla  commercializzazione  del  prodotto
turistico  relativo  ai  singoli  settori mediante appositi programmi
operativi;
     b)   partecipazione   e    realizzazione    di    manifestazioni
promozionali,   nonche'   produzione,  acquisto  e  distribuzione  di
messaggi e di materiale di tipo pubblicitario;
     c) prestazione di servizi di consulenza e di assistenza  tecnica
alle  imprese  associate  per  sostenere  e  favorire  la  domanda  e
l'offerta turistica nei mercati interessati.