Art. 25.
          Contributi per la promozione turistica regionale
 
   1.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1 dell'art. 24, la giunta
regionale, nell'ambito delle previsioni  del  piano  annuale  di  cui
all'art.  6,  provvede  alla concessione di contributi ai soggetti di
cui al medesimo art. 24, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  approvazione  del  bilancio  regionale.   I
contributi  sono concessi nella misura massima del 50 per cento della
spesa ritenuta ammissibile.
   2. Sono  ammissibili  a  contributo  le  spese  inerenti  a  spazi
fieristici  ed  espositivi, a indagini di mercato, alla pubblicita' e
alle attivita' d'informazione connesse alla promozione commerciale  e
alle traduzioni.
   3.  Le  domande di contributo di cui al comma 1 sono presentate al
presidente della giunta regionale entro il termine perentorio del  15
maggio dell'anno antecedente a quello di riferimento.
   4.  La  giunta  regionale,  entro  novanta  giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, determina le  modalita',  precisando  la
documentazione da allegare, per la presentazione delle domande.
   5.   I   contributi   previsti   non  sono  cumulabili  con  altri
finanziamenti concessi per le spese di cui al  comma  2  in  base  ad
altre normative regionali, statali e comunitarie.
   6. L'erogazione dei contributi avviene:
     a)  per la quota del 50 per cento, a seguito della presentazione
della documentazione comprovante l'avvio dell'iniziativa;
     b) per il saldo su presentazione della seguente documentazione:
     1) relazione sui risultati ottenuti  dagli  interventi  previsti
dal progetto ammesso a finanziamento;
     2)  rendiconto  analitico  delle  voci  di entrata e delle spese
sostenute;
     3) fatture in originale o in copia autenticata in bollo  per  un
importo almeno pari al doppio del contributo concesso.
   7.  In  caso  di  mancata attuazione di iniziative per le quali e'
stato assegnato il contributo, la giunta regionale dispone la  revoca
del contributo stesso e procede al recupero delle somme eventualmente
erogate.