Art. 25. Contributi per la promozione turistica regionale 1. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 24, la giunta regionale, nell'ambito delle previsioni del piano annuale di cui all'art. 6, provvede alla concessione di contributi ai soggetti di cui al medesimo art. 24, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti a spazi fieristici ed espositivi, a indagini di mercato, alla pubblicita' e alle attivita' d'informazione connesse alla promozione commerciale e alle traduzioni. 3. Le domande di contributo di cui al comma 1 sono presentate al presidente della giunta regionale entro il termine perentorio del 15 maggio dell'anno antecedente a quello di riferimento. 4. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalita', precisando la documentazione da allegare, per la presentazione delle domande. 5. I contributi previsti non sono cumulabili con altri finanziamenti concessi per le spese di cui al comma 2 in base ad altre normative regionali, statali e comunitarie. 6. L'erogazione dei contributi avviene: a) per la quota del 50 per cento, a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvio dell'iniziativa; b) per il saldo su presentazione della seguente documentazione: 1) relazione sui risultati ottenuti dagli interventi previsti dal progetto ammesso a finanziamento; 2) rendiconto analitico delle voci di entrata e delle spese sostenute; 3) fatture in originale o in copia autenticata in bollo per un importo almeno pari al doppio del contributo concesso. 7. In caso di mancata attuazione di iniziative per le quali e' stato assegnato il contributo, la giunta regionale dispone la revoca del contributo stesso e procede al recupero delle somme eventualmente erogate.