Art. 26.
                 Interventi per la promozione locale
 
   1.  Per  promuovere  ed  incrementare  il turismo locale la giunta
regionale e' autorizzata  a  concedere  contributi  per  favorire  la
realizzazione di iniziative promozionali in settori diversi da quelli
di  cui  all'art.  8,  da  parte  di associazioni, non aventi fini di
lucro, non incluse tra i soggetti previste all'art. 24.
   2. Alle associazioni di cui al comma 1 possono partecipare imprese
turistiche, associazioni pro loco, nonche' altri soggetti interessati
al turismo. Tali associazioni dovranno avere come  scopo  sociale  il
perseguimento, fra l'altro, delle seguenti finalita':
     a)  promozione ed attuazione in ambito locale di manifestazioni,
spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico;
     b) realizzazione, anche in collaborazione  con  altri  organismi
turistici,   di   iniziative   di   commercializzazione  dell'offerta
turistica locale;
     c)  promozione  e  gestione  di  impianti e servizi di interesse
turistico;
     d) valorizzazione, ai fini turistici, del  patrimonio  naturale,
storico e artistico.
   3.  Le  domande,  corredate  dal  programma  dell'iniziativa e dal
relativo preventivo di spesa,  nonche'  dal  parere  della  provincia
competente,  devono  pervenire  alla  giunta regionale almeno novanta
giorni  prima  della  data  di  svolgimento  della   iniziativa.   Il
contributo  regionale  non  puo' superare il 50 per cento della spesa
ammessa e comunque l'importo di lire ottanta milioni.
   4. L'erogazione del  contributo  e'  disposta  dal  dirigente  del
dipartimento  per  il  turismo,  previa  presentazione  di  analitico
rendiconto di spesa  relativo  all'iniziativa  finanziata,  corredato
dalle  fatture  in  originale  o in copia autenticata in bollo per un
importo almeno pari al doppio del contributo concesso.