Art. 26. Interventi per la promozione locale 1. Per promuovere ed incrementare il turismo locale la giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi per favorire la realizzazione di iniziative promozionali in settori diversi da quelli di cui all'art. 8, da parte di associazioni, non aventi fini di lucro, non incluse tra i soggetti previste all'art. 24. 2. Alle associazioni di cui al comma 1 possono partecipare imprese turistiche, associazioni pro loco, nonche' altri soggetti interessati al turismo. Tali associazioni dovranno avere come scopo sociale il perseguimento, fra l'altro, delle seguenti finalita': a) promozione ed attuazione in ambito locale di manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico; b) realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi turistici, di iniziative di commercializzazione dell'offerta turistica locale; c) promozione e gestione di impianti e servizi di interesse turistico; d) valorizzazione, ai fini turistici, del patrimonio naturale, storico e artistico. 3. Le domande, corredate dal programma dell'iniziativa e dal relativo preventivo di spesa, nonche' dal parere della provincia competente, devono pervenire alla giunta regionale almeno novanta giorni prima della data di svolgimento della iniziativa. Il contributo regionale non puo' superare il 50 per cento della spesa ammessa e comunque l'importo di lire ottanta milioni. 4. L'erogazione del contributo e' disposta dal dirigente del dipartimento per il turismo, previa presentazione di analitico rendiconto di spesa relativo all'iniziativa finanziata, corredato dalle fatture in originale o in copia autenticata in bollo per un importo almeno pari al doppio del contributo concesso.