Art. 28.
                          Norma transitoria
 
   1.  In  fase di prima applicazione della presente legge, i termini
per la programmazione regionale in materia  di  promozione  turistica
sono cosi' stabiliti:
     a) programma di promozione turistica triennale:
     1)  presentazione  entro  il  31  maggio 1994, delle proposte da
parte delle province e delle aziende di promozione turistica, secondo
quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettra a);
     2) predisposizione, entro il 31 luglio 1994,  del  programma  da
parte  della  giunta  regionale  secondo quanto previsto dall'art. 5,
comma 3;
     3) approvazione, entro il 30 settembre 1994,  del  programma  da
parte del consiglio regionale;
     b) piano esecutivo annuale:
     1)  approvazione,  entro  il  30  novembre  1994, da parte della
giunta  regionale,  sentita  la  competente  Commissione  consiliare,
secondo quanto previsto dall'art. 6;
     c) domande di contributo:
     1)  le  domande  per  i  contributi  previste  dall'art. 25 sono
presentate entro il 31  ottobre  1994,  avendo  come  riferimento  il
programma di promozione turistica per il triennio 1995/1997.