Art. 28. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione della presente legge, i termini per la programmazione regionale in materia di promozione turistica sono cosi' stabiliti: a) programma di promozione turistica triennale: 1) presentazione entro il 31 maggio 1994, delle proposte da parte delle province e delle aziende di promozione turistica, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettra a); 2) predisposizione, entro il 31 luglio 1994, del programma da parte della giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3; 3) approvazione, entro il 30 settembre 1994, del programma da parte del consiglio regionale; b) piano esecutivo annuale: 1) approvazione, entro il 30 novembre 1994, da parte della giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, secondo quanto previsto dall'art. 6; c) domande di contributo: 1) le domande per i contributi previste dall'art. 25 sono presentate entro il 31 ottobre 1994, avendo come riferimento il programma di promozione turistica per il triennio 1995/1997.