Art. 30.
                        A b r o g a z i o n i
 
   1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
     a) la legge regionale  2  aprile  1985,  n.  28  "Organizzazione
turistica della Regione";
     b) l'art. 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5;
     c)  la  legge  regionale  8  novembre  1988, n. 52, "Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, recante norme
sulla organizzazione turistica della Regione";
     d) il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1989,
n. 4;
     e) il numero 10 della lettera a) del comma 1 dell'art.  3  della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.
   2. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono abrogate:
     a)  la  legge  regionale 17 maggio 1974, n. 33 "Disciplina delle
manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore turismo";
     b)  la  legge  regionale  20  aprile  1988, n. 22 "Finanziamento
dell'esercizio di funzioni  delegate  alle  province  in  materia  di
turismo".