Art. 30. A b r o g a z i o n i 1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 "Organizzazione turistica della Regione"; b) l'art. 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5; c) la legge regionale 8 novembre 1988, n. 52, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, recante norme sulla organizzazione turistica della Regione"; d) il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4; e) il numero 10 della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono abrogate: a) la legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 "Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore turismo"; b) la legge regionale 20 aprile 1988, n. 22 "Finanziamento dell'esercizio di funzioni delegate alle province in materia di turismo".