Art. 31.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede con gli stanziamenti  che  verranno  autorizzati  a  partire
dall'esercizio  finanziario  1994,  ai sensi dell'art. 32 della legge
regionale  9  dicembre  1977,  n.  72,  e  successive   modifiche   e
integrazioni:
     a)  al capitolo 31054 che assume la seguente nuova denominazione
"Fondo per il finanziamento della azienda di promozione turistica";
     b) al capitolo 31055 "Assegnazione alle  aziende  di  promozione
turistica  in  sostituzione della soppressa imposta di soggiorno" per
la iscrizione di eventuali assegnazioni statali sulle finalita' della
presente legge;
     c) al capitolo 31024 "Spese  per  manifestazioni  ed  iniziative
turistiche in Italia e all'estero".