Art. 32.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno  della  sua  pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservaria e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 16 marzo 1994
 
                               PUPILLO