Art. 6.
                       Piano esecutivo annuale
 
   1.  In  attuazione  del  programma triennale di cui all'art. 5, la
giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione  consiliare,
approva  il  piano  esecutivo annuale entro il 30 settembre dell'anno
antecedente a quello di riferimento. Il piano individua e coordina le
iniziative  di  promozione   turistica,   ammesse   a   finanziamento
regionale,  ivi  compresi  i  progetti presentati dai soggetti di cui
all'art. 24 e specifica il relativo fabbisogno  di  spesa.  Eventuali
variazioni  al piano che si rendessero necessarie nel corso dell'anno
sono adottate secondo le medesime procedure.
   2. Il piano esecutivo  annuale  puo'  prevedere  modificazioni  al
programma  triennale che non incidono sulle scelte fondamentali dello
stesso.