Art. 6. Piano esecutivo annuale 1. In attuazione del programma triennale di cui all'art. 5, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano esecutivo annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Il piano individua e coordina le iniziative di promozione turistica, ammesse a finanziamento regionale, ivi compresi i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 24 e specifica il relativo fabbisogno di spesa. Eventuali variazioni al piano che si rendessero necessarie nel corso dell'anno sono adottate secondo le medesime procedure. 2. Il piano esecutivo annuale puo' prevedere modificazioni al programma triennale che non incidono sulle scelte fondamentali dello stesso.