Art. 7. Sistema informativo turistico 1. La Regione realizza il sistema informativo turistico regionale, costituito da un insieme di procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema deve assicurare la standardizzazione delle procedure e l'omogeneita' delle informazioni. Il sistema fa parte integrante dell'attuale sistema informativo regionale. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la giunta regionale: a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali; b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attivita' di interesse turistico; c) verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l'Ente nazionale italiano per il turismo e altre regioni, l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico; d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali; e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione.