Art. 7.
                    Sistema informativo turistico
 
   1. La Regione realizza il sistema informativo turistico regionale,
costituito da un insieme di procedure  di  acquisizione,  produzione,
elaborazione  e  gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla
conoscenza del sistema turistico veneto  ed  al  conseguimento  degli
obiettivi  di  sviluppo  del  turismo.  Il sistema deve assicurare la
standardizzazione delle procedure e l'omogeneita' delle informazioni.
Il sistema  fa  parte  integrante  dell'attuale  sistema  informativo
regionale.
   2.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  al comma 1, la giunta
regionale:
     a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle
politiche turistiche regionali;
     b)  effettua  studi  e  pubblicazioni  sulle  evoluzioni   della
struttura  ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attivita' di
interesse turistico;
     c) verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese
con l'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo  e  altre  regioni,
l'andamento  delle  principali  variabili  economiche  e  sociali che
influenzano il fenomeno turistico;
     d) elabora indici di  misurazione  dei  risultati  ottenuti  dai
destinatari dei finanziamenti regionali;
     e)  effettua,  attraverso  ricerche  di  mercato,  analisi della
domanda turistica dei principali mercati di affluenza  del  movimento
turistico che interessa la regione.