Art. 8.
                          Settori turistici
 
   1.   L'attuazione  della  programmazione  turistica  regionale  e'
rivolta prioritariamente ai seguenti settori a tipologia  di  offerta
omogenea:
     a) montano e pedemontano;
     b) litoraneo;
     c) termale;
     d) lacuale;
     e) delle citta' d'arte e dei centri storici minori;
     f) del delta del Po e dei parchi naturali.