Art. 8. Settori turistici 1. L'attuazione della programmazione turistica regionale e' rivolta prioritariamente ai seguenti settori a tipologia di offerta omogenea: a) montano e pedemontano; b) litoraneo; c) termale; d) lacuale; e) delle citta' d'arte e dei centri storici minori; f) del delta del Po e dei parchi naturali.