Art. 9.
                       Funzioni delle province
 
   1. La provincia, in armonia con quanto disposto dall'art. 14 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, svolge le seguenti funzioni:
     a)  presentazione,  entro  il  31 marzo dell'anno antecedente il
triennio di riferimento,  di  proposte  per  la  predisposizione  del
programma triennale di cui al comma 3 dell'art. 5;
     b)  verifica nel quadro della legislazione regionale dei livelli
dei servizi offerti dagli operatori turistici;
     c) formulazione dei pareri di cui al comma 3 dell'art. 26.
   2.  Con  successiva  legge  da  approvare  entro  novanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si procedera' alla
ridefinizione organica delle funzioni amministrative  delle  province
nel settore turistico.