Art. 9. Funzioni delle province 1. La provincia, in armonia con quanto disposto dall'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, svolge le seguenti funzioni: a) presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di cui al comma 3 dell'art. 5; b) verifica nel quadro della legislazione regionale dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici; c) formulazione dei pareri di cui al comma 3 dell'art. 26. 2. Con successiva legge da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procedera' alla ridefinizione organica delle funzioni amministrative delle province nel settore turistico.