Art. 12.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge  definiti in L.
5.000.000 si  fa  fronte,  per  l'esercizio  1994,  con  la  seguente
variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa
come segue:
   (Omissis).
   2. Per gli esercizi successivi si provvedera' con legge annuale di
bilancio  anche  per  il  finanziamento  degli  interventi  di cui al
precedente art. 5.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 7 marzo 1994
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 25
gennaio  1994  ed  e' stata vistata dal commissario del Governo il 28
febbraio 1994.