Art. 12. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge definiti in L. 5.000.000 si fa fronte, per l'esercizio 1994, con la seguente variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa come segue: (Omissis). 2. Per gli esercizi successivi si provvedera' con legge annuale di bilancio anche per il finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 5. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 7 marzo 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 25 gennaio 1994 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 28 febbraio 1994.