Art. 14. Procedura di approvazione delle modifiche ai piani per i parchi 1. Il piano per il parco di cui al precedente articolo puo' essere modificato o nuovamente adottato dal consiglio direttivo dell'ente, previo parere obbligatorio della comunita' del parco e del comito scientifico. 2. La delibera di adozione del nuovo piano o della modifica al pi- ano, entro dieci giorni dalla sua esecutivita', e' depositata nelle segreterie di tutti i comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. Dell'eseguito deposito e' data immediata notizia al pubblico mediante inserzione sul bollettino ufficiale della regione Toscana. 3. Entro il termine di cui al comma precedente, chiunque puo' presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi venti giorni, dall'ente parco alla giunta regionale unitamente alle proprie controdeduzioni. 4. Dalla data della delibera di adozione si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e alla legge regionale 30 agosto 1989, n. 54. 5. Le modifiche al piano o il nuovo piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro centoventi giorni dal ricevimento del piano da parte della giunta regionale. Il piano approvato e' pubblicato per estratto sul B.U.R.T. 6. Qualora entro due anni - decorrenti dalla pubblicazione degli atti con cui si modificano i vigenti piani territoriali dei parchi in attuazione del quarto comma del precedente articolo - le discipline ed i regolamenti degli enti locali non siano stati adeguati, la giunta regionale, anche su segnalazione dell'ente parco, provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.