Art. 14.
              Procedura di approvazione delle modifiche
                        ai piani per i parchi
 
   1. Il piano per il parco di cui al precedente articolo puo' essere
modificato  o  nuovamente adottato dal consiglio direttivo dell'ente,
previo parere obbligatorio della comunita' del  parco  e  del  comito
scientifico.
   2. La delibera di adozione del nuovo piano o della modifica al pi-
ano,  entro  dieci giorni dalla sua esecutivita', e' depositata nelle
segreterie di tutti i comuni territorialmente interessati per  trenta
giorni,  durante  i  quali chiunque ha facolta' di prenderne visione.
Dell'eseguito deposito e' data immediata notizia al pubblico mediante
inserzione sul bollettino ufficiale della regione Toscana.
   3. Entro il termine di cui  al  comma  precedente,  chiunque  puo'
presentare   osservazioni,   opposizioni   e  proposte,  che  vengono
trasmesse, entro i successivi  venti  giorni,  dall'ente  parco  alla
giunta regionale unitamente alle proprie controdeduzioni.
   4. Dalla data della delibera di adozione si applicano le misure di
salvaguardia  di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e alla legge
regionale 30 agosto 1989, n. 54.
   5. Le modifiche al piano o  il  nuovo  piano  sono  approvati  dal
consiglio  regionale,  su  proposta  della  giunta,  entro centoventi
giorni dal ricevimento del piano da parte della giunta regionale.  Il
piano approvato e' pubblicato per estratto sul B.U.R.T.
   6.  Qualora  entro due anni - decorrenti dalla pubblicazione degli
atti con cui si modificano i vigenti piani territoriali dei parchi in
attuazione del quarto comma del precedente articolo -  le  discipline
ed  i  regolamenti  degli  enti  locali  non siano stati adeguati, la
giunta regionale, anche su segnalazione dell'ente parco, provvede  in
via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.