Art. 17.
                 Piano pluriennale economico-sociale
 
   1.  Nel  rispetto  delle  finalita'  istitutive  del  parco, delle
previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento e  dei
piani  di gestione, l'ente promuove iniziative, coordinate con quelle
della Regione e degli enti locali interessati,  atte  a  favorire  lo
sviluppo economico, sociale e culturale della collettivita' residente
all'interno del parco e nei territori adiacenti.
   2.  Per  i  fini di cui al precedente comma l'ente adotta un piano
pluriennale economico e sociale per  la  promozione  delle  attivita'
compatibili.   Qualora  il  piano  pluriennale  economico  e  sociale
comporti, ai fini  della  realizzazione  degli  interventi  previsti,
anche  la  partecipazione  di  altri  soggetti,  il  piano prevede le
modalita' di attuazione ivi compresi anche gli accordi  di  programma
di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita' del piano economico e
sociale, l'ente-parco puo'  concedere,  con  specifiche  convenzioni,
l'uso  del  proprio  nome  e del proprio emblema a servizi e prodotti
locali che presentino requisiti  di  qualita'  e  che  soddisfino  le
finalita' del parco.