Art. 17. Piano pluriennale economico-sociale 1. Nel rispetto delle finalita' istitutive del parco, delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento e dei piani di gestione, l'ente promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettivita' residente all'interno del parco e nei territori adiacenti. 2. Per i fini di cui al precedente comma l'ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalita' di attuazione ivi compresi anche gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Per il perseguimento delle finalita' del piano economico e sociale, l'ente-parco puo' concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' del parco.