Art. 2. S t a t u t o 1. Gli enti adottano un proprio statuto che, ai sensi dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in conformita' con i principi della presente legge, in particolare prevede: a) la sede dell'ente; b) le modalita' di composizione e di nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi, nonche' i loro compiti; c) la rappresentativita' degli enti locali componenti la comunita' del parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazione interessati dalle aree del parco medesimo, nonche' la relativa partecipazione al finanziamento dell'ente parco; d) le modalita' di nomina ed i compiti del direttore e del comitato scientifico; e) le modalita' di partecipazione popolare e le forme di pubblicita' degli atti. 2. In sede di prima applicazione, lo Statuto e' adottato dalla comunita' del parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed e' approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale entro i successivi sessanta giorni. Le successive modifiche allo Statuto sono adottate dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 6, quinto comma, previo parere della comunita' del parco, ferma l'approvazione su proposta della giunta, da parte del consiglio regionale. 3. Lo Statuto e' pubblicato sul B.U.R.T. ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.