Art. 2.
                            S t a t u t o
 
   1. Gli enti adottano un proprio statuto che, ai sensi dell'art. 24
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in conformita' con i  principi
della presente legge, in particolare prevede:
     a) la sede dell'ente;
     b)  le  modalita'  di  composizione e di nomina degli organi, di
convocazione e di funzionamento degli stessi, nonche' i loro compiti;
     c)  la  rappresentativita'  degli  enti  locali  componenti   la
comunita'   del   parco,   in  rapporto  ai  rispettivi  territori  e
popolazione interessati dalle aree del  parco  medesimo,  nonche'  la
relativa partecipazione al finanziamento dell'ente parco;
     d)  le  modalita'  di  nomina  ed  i compiti del direttore e del
comitato scientifico;
     e) le  modalita'  di  partecipazione  popolare  e  le  forme  di
pubblicita' degli atti.
   2.  In  sede  di  prima applicazione, lo Statuto e' adottato dalla
comunita' del parco entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge  ed  e'  approvato  dal consiglio regionale su
proposta della giunta regionale entro i successivi  sessanta  giorni.
Le  successive  modifiche  allo  Statuto  sono adottate dal consiglio
direttivo ai sensi dell'art. 6, quinto  comma,  previo  parere  della
comunita'  del  parco, ferma l'approvazione su proposta della giunta,
da parte del consiglio regionale.
   3. Lo Statuto e' pubblicato sul  B.U.R.T.  ed  acquista  efficacia
alla data della pubblicazione.