Art. 20. Concessione ed autorizzazione nell'area soggetta al piano del parco 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e' subordinato al preventivo nulla-osta dell'ente parco. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394. 2. Il nulla osta di cui al precedente comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, tiene luogo, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431; ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, il suddetto nulla osta e' trasmesso al Ministero per i beni culturali ed ambientali.