Art. 20.
                    Concessione ed autorizzazione
                nell'area soggetta al piano del parco
 
   1.  Il  rilascio  di  concessioni  o  autorizzazioni  relative   a
interventi,  impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco
e' subordinato al preventivo nulla-osta dell'ente parco. Si applicano
le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991 n.
394.
   2. Il nulla osta di cui al precedente comma, solo nel caso in  cui
sia  stato  espressamente  rilasciato  e  non  si sia determinato per
decorrenza dei termini, tiene luogo, in deroga alle competenze di cui
alle vigenti disposizioni, dell'autorizzazione per interventi in zone
soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30  dicembre
1923, n. 3267 e dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a
vincolo  paesaggistico  di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8
agosto 1985, n. 431; ai sensi e per gli effetti di cui al nono  comma
dell'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto  1985,
n.  431,  il suddetto nulla osta e' trasmesso al Ministero per i beni
culturali ed ambientali.