Art. 23.
                        Controllo sugli atti
 
   1. Il controllo di legittimita' sugli atti dell'ente e' esercitato
dal comitato regionale di controllo istituito con legge  regionale  7
luglio 1992, n. 31.
   2.  Sono  esclusi  da  tale  controllo gli atti dell'ente soggetti
all'approvazione del consiglio  regionale  ai  sensi  della  presente
legge,  nonche'  gli  atti  meramente esecutivi di provvedimenti gia'
adottati e perfezionati ai sensi di legge e quelli privi di carattere
dispositivo.
   3. Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  sul
procedimento  di cui al Titolo I, sezione II, della legge regionale 7
luglio 1992, n. 31.