Art. 23. Controllo sugli atti 1. Il controllo di legittimita' sugli atti dell'ente e' esercitato dal comitato regionale di controllo istituito con legge regionale 7 luglio 1992, n. 31. 2. Sono esclusi da tale controllo gli atti dell'ente soggetti all'approvazione del consiglio regionale ai sensi della presente legge, nonche' gli atti meramente esecutivi di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge e quelli privi di carattere dispositivo. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sul procedimento di cui al Titolo I, sezione II, della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31.