Art. 24.
                    Vigilanza e commissariamento
 
   1. La giunta regionale esercita la vigilanza  sull'amministrazione
dell'ente-parco.
   2. Nell'esercizio di tale potere la giunta:
     a) dispone ispezioni e nomina funzionari a cio' demandati;
     b) provvede, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento
di  atti  obbligatori  per  legge, quando l'ente ne rifiuti o ritardi
l'adempimento.
   3. In caso di persistente carenza di funzionamento o  di  gravi  e
ripetute  violazioni  di  legge o di direttive regionali il consiglio
regionale, su proposta della giunta, delibera lo  scioglimento  degli
organi  dell'ente  e nomina un commissario straordinario che gestisce
l'ente  stesso  sino  alla  ricostituzione  dei nuovi organi che, nel
rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un
anno dallo scioglimento.