Art. 24. Vigilanza e commissariamento 1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'ente-parco. 2. Nell'esercizio di tale potere la giunta: a) dispone ispezioni e nomina funzionari a cio' demandati; b) provvede, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento. 3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera lo scioglimento degli organi dell'ente e nomina un commissario straordinario che gestisce l'ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.