Art. 25. P e r s o n a l e 1. Per ciascuno degli enti-parco e' istituito un apposito ruolo del personale. 2. Al personale degli enti-parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti locali. 3. Le piante organiche degli enti-parco sono provvisoriamente def- inite in misura pari alle dotazioni organiche dei consorzi, gia' istituiti ai sensi delle leggi regionali 5 giugno 1975, n. 65 e 13 dicembre 1979, n. 61, come rideterminate ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 4. Il personale di ruolo dei consorzi di cui al terzo comma e' trasferito nel ruolo del rispettivo ente-parco a far data dalla pubblicazione dello Statuto dell'ente. 5. Entro il 31 dicembre 1994 il consiglio direttivo dell'ente- parco adotta, previa verifica dei carichi di lavoro, una proposta di ridefinizione degli uffici e della pianta organica in conformita' ai principi e ai criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio. La ridefinizione degli uffici e delle piante organiche e' approvata dal consiglio regionale su iniziativa della giunta. 6. Alla copertura dei posti che risultino vacanti a seguito dell'approvazione delle piante organiche secondo quanto previsto al quinto comma o resi disponibili per cessazioni dal servizio, si provvede prioritariamente mediante ricorso all'attivazione di proce- dure di mobilita' di personale della Regione e di comuni e province ai sensi delle leggi vigenti.