Art. 25.
                          P e r s o n a l e
 
   1. Per ciascuno degli enti-parco e' istituito  un  apposito  ruolo
del personale.
   2.  Al personale degli enti-parco si applica lo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale degli enti locali.
   3. Le piante organiche degli enti-parco sono provvisoriamente def-
inite in misura pari alle  dotazioni  organiche  dei  consorzi,  gia'
istituiti  ai  sensi  delle leggi regionali 5 giugno 1975, n. 65 e 13
dicembre 1979, n. 61, come rideterminate ai sensi dell'art. 3,  sesto
comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   4.  Il  personale  di  ruolo dei consorzi di cui al terzo comma e'
trasferito nel ruolo del  rispettivo  ente-parco  a  far  data  dalla
pubblicazione dello Statuto dell'ente.
   5.  Entro  il  31  dicembre 1994 il consiglio direttivo dell'ente-
parco adotta, previa verifica dei carichi di lavoro, una proposta  di
ridefinizione  degli uffici e della pianta organica in conformita' ai
principi e ai criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e nei limiti delle
disponibilita' di bilancio. La ridefinizione  degli  uffici  e  delle
piante  organiche  e' approvata dal consiglio regionale su iniziativa
della giunta.
   6. Alla copertura  dei  posti  che  risultino  vacanti  a  seguito
dell'approvazione  delle  piante organiche secondo quanto previsto al
quinto comma o resi  disponibili  per  cessazioni  dal  servizio,  si
provvede  prioritariamente mediante ricorso all'attivazione di proce-
dure di mobilita' di personale della Regione e di comuni  e  province
ai sensi delle leggi vigenti.