Art. 26. Patrimonio, contabilita' e contratti 1. Gli enti parco hanno un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredita', legati. 2. La Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 20, e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione degli enti parco i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalita' istitutive del parco. 3. Gli enti gestiscono la propria attivita' secondo le norme degli enti locali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e contabilita', in quanto applicabili.