Art. 26.
                Patrimonio, contabilita' e contratti
 
   1.  Gli  enti parco hanno un proprio patrimonio costituito da beni
immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredita', legati.
   2. La Regione, ai sensi dell'art.  11  della  legge  regionale  16
maggio  1991  n. 20, e gli enti locali ricompresi nell'area del parco
possono mettere a disposizione degli enti parco i beni che  ritengono
necessari per il raggiungimento delle finalita' istitutive del parco.
   3. Gli enti gestiscono la propria attivita' secondo le norme degli
enti locali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e
contabilita', in quanto applicabili.