Art. 27. Entrate degli enti-parco 1. Costituiscono entrate degli enti da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici; b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato; c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente; e) gli eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente; g) i proventi di attivita' commerciali e promozionali; h) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente; i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'ente.