Art. 27.
                      Entrate degli enti-parco
 
   1.  Costituiscono entrate degli enti da destinare al conseguimento
dei fini istitutivi:
     a)  i  contributi  ordinari e straordinari della Regione e degli
altri enti pubblici;
     b) i contributi in conto capitale di cui  all'art.  4  lett.  d)
della  legge  6  dicembre  1991  n. 394 ed altri eventuali contributi
dello Stato;
     c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
     d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni  liberali  in  denaro
disciplinate dalla normativa vigente;
     e) gli eventuali redditi patrimoniali;
     f)  i  canoni  delle  concessioni,  i  diritti,  i  biglietti di
ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente;
     g) i proventi di attivita' commerciali e promozionali;
     h) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze  delle
norme e dei provvedimenti emanati dall'ente;
     i)  ogni  altro  provento  acquisito  in relazione all'attivita'
dell'ente.