Art. 30. Sanzioni amministrative 1. Alla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al piano territoriale, al regolamento, ai piani di gestione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 600.000 a un massimo di L. 6.000.000 per le zone ricomprese nel parco e da L. 400.000 a L. 4.000.000 per le aree contigue. In caso di violazione di altre disposizioni dell'ente parco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000. 2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.