Art. 30.
                       Sanzioni amministrative
 
   1.  Alla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge,
al piano territoriale,  al  regolamento,  ai  piani  di  gestione  si
applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da un minimo di L.
600.000 a un massimo di L. 6.000.000 per le zone ricomprese nel parco
e da L. 400.000 a L. 4.000.000 per  le  aree  contigue.  In  caso  di
violazione  di  altre  disposizioni  dell'ente  parco  si  applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.
   2. Per l'accertamento, la  contestazione  e  l'applicazione  delle
sanzioni  di  cui al precedente comma si applicano le disposizioni di
cui alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.