Art. 31.
                 Sospensione e riduzione in pristino
 
   1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al  precedente
articolo,   il   presidente   del  parco,  qualora  venga  esercitata
un'attivita' in difformita' dalla  presente  legge,  dal  piano,  dal
regolamento,  dai  piani  di gestione dispone l'immediata sospensione
dell'attivita' medesima ed ordina  la  riduzione  in  pristino  e  la
eventuale   ricostituzione  di  specie  vegetali  o  animali  con  la
responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e
del direttore dei lavori in caso di costruzione e  trasformazione  di
opere.
   Si  applicano  altresi'  le disposizioni di cui al secondo e terzo
comma dell'art. 29 della legge dicembre 1991, n. 394.