Art. 31. Sospensione e riduzione in pristino 1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente articolo, il presidente del parco, qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dalla presente legge, dal piano, dal regolamento, dai piani di gestione dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed ordina la riduzione in pristino e la eventuale ricostituzione di specie vegetali o animali con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29 della legge dicembre 1991, n. 394.