Art. 6. Consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da un numero di membri, determinato dallo Statuto del parco, di sei, otto o dieci componenti. 2. I membri componenti il consiglio direttivo sono nominati dal consiglio regionale con le seguenti modalita': a) elezione, con voto limitato a uno, di due membri qualora il numero corrisponda a sei, ovvero elezione di tre membri, con voto limitato a due negli altri casi; b) approvazione delle designazioni effettuate dalla comunita' del parco per i restanti membri. 3. Al fine delle nomine di cui al comma 2, lettera b), la comunita' del parco e' tenuta a designare: a) un membro scelto da un elenco contenente almeno cinque nomi segnalati dalle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) un membro scelto da un elenco contenente almeno cinque nomi segnalati dalla Accademia nazionale dei lincei, dalla Societa' botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle universita' degli studi con sede in Toscana. 4. Il consiglio direttivo puo' eleggere al proprio interno uno o piu' vice presidenti ed una giunta esecutiva secondo le modalita' e con le funzioni stabilite dallo Statuto. 5. Il consiglio direttivo adotta le modifiche dello Statuto, il piano per il parco, il regolamento del parco, il bilancio, il conto consuntivo, adotta ed approva i piani di gestione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.