Art. 6.
                         Consiglio direttivo
 
   1.  Il  consiglio  direttivo  e'  composto  dal presidente e da un
numero di membri, determinato dallo Statuto del parco, di sei, otto o
dieci componenti.
   2. I membri componenti il consiglio direttivo  sono  nominati  dal
consiglio regionale con le seguenti modalita':
     a)  elezione,  con voto limitato a uno, di due membri qualora il
numero corrisponda a sei, ovvero elezione di  tre  membri,  con  voto
limitato a due negli altri casi;
     b)  approvazione  delle  designazioni effettuate dalla comunita'
del parco per i restanti membri.
   3. Al fine delle  nomine  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  la
comunita' del parco e' tenuta a designare:
     a)  un  membro scelto da un elenco contenente almeno cinque nomi
segnalati dalle Associazioni di protezione ambientale individuate  ai
sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
     b)  un  membro scelto da un elenco contenente almeno cinque nomi
segnalati  dalla  Accademia  nazionale  dei  lincei,  dalla  Societa'
botanica  italiana,  dall'Unione  zoologica  italiana,  dal Consiglio
nazionale delle ricerche e dalle universita' degli studi con sede  in
Toscana.
   4.  Il  consiglio direttivo puo' eleggere al proprio interno uno o
piu' vice presidenti ed una giunta esecutiva secondo le  modalita'  e
con le funzioni stabilite dallo Statuto.
   5.  Il  consiglio  direttivo adotta le modifiche dello Statuto, il
piano per il parco, il regolamento del parco, il bilancio,  il  conto
consuntivo,  adotta  ed  approva  i  piani di gestione ed esercita le
ulteriori funzioni  attribuitegli  dallo  Statuto  o  da  questo  non
attribuite ad altri organi.