Art. 8. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Due revisori sono eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad uno, il terzo e' designato dal Ministero del tesoro. 2. Il collegio e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale. 3. Il collegio nomina, nella sua prima seduta, il presidente scelto tra i propri membri. 4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente e ne controlla la gestione finanziaria, rimettendo ogni sei mesi alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione stessa ed avanzando, se ritenuto necessario, osservazioni e rilievi al presidente dell'ente e alla giunta regionale.