Art. 8.
                        Collegio dei revisori
 
   1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri iscritti nel
registro dei revisori contabili ai sensi del decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 88. Due revisori sono eletti dal consiglio regionale
con  voto  limitato  ad  uno, il terzo e' designato dal Ministero del
tesoro.
   2. Il collegio e' costituito  con  decreto  del  presidente  della
giunta regionale.
   3.  Il  collegio  nomina,  nella  sua  prima seduta, il presidente
scelto tra i propri membri.
   4. Il collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita  il  riscontro
contabile   sugli   atti   dell'ente   e  ne  controlla  la  gestione
finanziaria, rimettendo ogni  sei  mesi  alla  giunta  regionale  una
relazione  sull'andamento  della  gestione  stessa  ed  avanzando, se
ritenuto necessario, osservazioni e rilievi al presidente dell'ente e
alla giunta regionale.