Art. 11. Individuazione delle sugherete 1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, anche su richiesta dei privati o dei Comuni, propongono all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente l'individuazione provvisoria delle sugherete cosi' come definite dall'art. 9 alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 2. La proposta di individuazione e' notificata al proprietario della sughereta ed al Comune. 3. Entro sessanta giorni dalla notifica il proprietario o il Comune possono inviare osservazioni all'Assessorato della difesa dell'ambiente, anche tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e richiedere l'esclusione di determinate sugherete dai vincoli previsti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 4. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio decreto individua la sugherete alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.