Art. 11.
                   Individuazione delle sugherete
 
   1.  Gli  Ispettorati  ripartimentali  delle  foreste,   anche   su
richiesta  dei  privati  o  dei  Comuni,  propongono  all'Assessorato
regionale della  difesa  dell'ambiente  l'individuazione  provvisoria
delle  sugherete  cosi'  come  definite  dall'art.  9  alle  quali si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18
e 19.
   2. La proposta di individuazione  e'  notificata  al  proprietario
della sughereta ed al Comune.
   3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  il proprietario o il
Comune possono  inviare  osservazioni  all'Assessorato  della  difesa
dell'ambiente,  anche  tramite  gli  Ispettorati ripartimentali delle
foreste, e  richiedere  l'esclusione  di  determinate  sugherete  dai
vincoli previsti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
   4.  Trascorso  il  termine per la presentazione delle osservazioni
l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio  decreto
individua  la  sugherete  alle  quali  si  applicano  le disposizioni
contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.