Art. 12. Prima indivudazione delle sugherete e norma di salvaguardia 1. In sede di prima applicazione gli Ispettorati ripartimentali delle foreste procedono entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge alla proposta di individuazione delle sugherete di cui all'articolo 9. 2. Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge alle sugherete definite dall'articolo 9, ancorche' non sottoposte al vincolo idrogeologico, si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale.