Art. 12.
                 Prima indivudazione delle sugherete
                       e norma di salvaguardia
 
   1. In sede di prima applicazione  gli  Ispettorati  ripartimentali
delle  foreste  procedono entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge alla proposta di individuazione delle sugherete di cui
all'articolo 9.
   2. Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente
legge   alle   sugherete  definite  dall'articolo  9,  ancorche'  non
sottoposte al vincolo idrogeologico, si applicano le prescrizioni  di
massima e di polizia forestale.