Art. 28.
                           R e c i d i v a
 
   1. La misura delle sanzioni previste dagli articoli 7, 8,  9,  15,
17,  19,  21, 23, 25 e 27 sono raddoppiate a carico di coloro nei cui
confronti sia stata accertata definitivamente  una  violazione  delle
disposizioni contenute nel Capo II della presente legge.