Art. 28. R e c i d i v a 1. La misura delle sanzioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27 sono raddoppiate a carico di coloro nei cui confronti sia stata accertata definitivamente una violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge.