Art. 37.
                      Revoca delle provvidenze
 
   1.  Le provvidenze previste dalla presente legge sono revocate con
provvedimento dell'Assessore regionale competente  se  i  beneficiari
delle  stesse  non  applicano le disposizioni in materia di sicurezza
degli impianti ed i contratti collettivi  di  lavoro  in  vigore  nel
settore.