Art. 5. Aggiornamento del programma pluriennale e della carta sughericola 1. Gli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in seguito denominati Ispettorati forestali, di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, comunicano ogni sei mesi alla Stazione sperimentale del sughero, i vincoli imposti e le autorizzazioni rilasciate in base alle disposizioni contenute nella presente legge. 2. Gli Ispettorati comunicano inoltre tutti i dati rilevanti durante la loro attivita' necessari alla predisposizione degli aggiornamenti del programma pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura e della carta sughericola.