Art. 5.
               Aggiornamento del programma pluriennale
                      e della carta sughericola
 
   1.  Gli  Ispettorati  ripartimentali  del  Corpo  forestale  e  di
vigilanza ambientale in seguito denominati Ispettorati forestali,  di
cui  alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, comunicano ogni sei
mesi alla Stazione sperimentale del sughero, i vincoli imposti  e  le
autorizzazioni  rilasciate  in base alle disposizioni contenute nella
presente legge.
   2. Gli Ispettorati  comunicano  inoltre  tutti  i  dati  rilevanti
durante  la  loro  attivita'  necessari  alla  predisposizione  degli
aggiornamenti  del  programma  pluriennale  per  lo  sviluppo   della
sughericoltura e della carta sughericola.