Art. 8.
                 Sanzioni per la recisione dei rami
 
   1.  E'  vietato recidere rami dalle piante da sughero se da questo
fatto derivi nocumento  alla  pianta.  Si  considera  danneggiata  la
pianta  allorche'  vengano recisi i cimali o rami in misura superiore
ad 1/3 della chioma.
   2. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta
una sanzione amministrativa pari a quella prevista per  la  recisione
di rami nella prescrizione di massima e di polizia forestale.