Art. 8. Sanzioni per la recisione dei rami 1. E' vietato recidere rami dalle piante da sughero se da questo fatto derivi nocumento alla pianta. Si considera danneggiata la pianta allorche' vengano recisi i cimali o rami in misura superiore ad 1/3 della chioma. 2. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa pari a quella prevista per la recisione di rami nella prescrizione di massima e di polizia forestale.