Art. 10. Programmazione dell'attivita' 1. Il Comitato presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed all'Assessorato regionale competente, un programma-quadro delle attivita' previste per l'anno successivo ed un dettagliato conto consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Il conto consuntivo riguarda sia le attivita' di competenza del Comitato, sia quelle ad esso affidate ai sensi della presente legge, comprese le attivita' di studio e ricerca, le consulenze, le rilevazioni e le pubblicazioni degli indici di ascolto. 3. I documenti di cui al comma 1 sono sottoposti, dalla Presidenza del Consiglio regionale, al parere della competente Commissione consiliare.