Art. 10.
                    Programmazione dell'attivita'
 
   1.  Il Comitato presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, alla
Presidenza  del  Consiglio  regionale,  alla  Giunta   regionale   ed
all'Assessorato   regionale  competente,  un  programma-quadro  delle
attivita' previste per l'anno  successivo  ed  un  dettagliato  conto
consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno precedente.
   2. Il conto consuntivo riguarda sia le attivita' di competenza del
Comitato,  sia quelle ad esso affidate ai sensi della presente legge,
comprese  le  attivita'  di  studio  e  ricerca,  le  consulenze,  le
rilevazioni e le pubblicazioni degli indici di ascolto.
   3. I documenti di cui al comma 1 sono sottoposti, dalla Presidenza
del  Consiglio  regionale,  al  parere  della  competente Commissione
consiliare.