Art. 12.
                     Indennita' e rimborso spese
 
  1.   Ai   componenti   il   Comitato,   purche'   non    dipendenti
dall'Amministrazione  regionale,  viene corriposta, per ogni giornata
di  seduta,   la   medaglia   giornaliera   di   presenza   stabilita
dall'articolo  1,  comma 3, lett. c), della legge regionale 22 giugno
1987, n. 27.
   2. Per il  Presidente  del  Comitato,  la  misura  della  medaglia
giornaliera di presenza di cui al comma 1 e' raddopiata.
   3.  Al  Presidente  ed  ai componenti il Comitato che, per ragioni
attinenti al loro mandato, si recano in localita' diversa  da  quella
di residenza, compete il trattamento di missione ed il rimborso delle
spese  di  viaggio  previsti  dalla vigente normativa regionale per i
dipendenti regionali di piu' elevato livello funzionale.