Art. 12. Indennita' e rimborso spese 1. Ai componenti il Comitato, purche' non dipendenti dall'Amministrazione regionale, viene corriposta, per ogni giornata di seduta, la medaglia giornaliera di presenza stabilita dall'articolo 1, comma 3, lett. c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27. 2. Per il Presidente del Comitato, la misura della medaglia giornaliera di presenza di cui al comma 1 e' raddopiata. 3. Al Presidente ed ai componenti il Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in localita' diversa da quella di residenza, compete il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalla vigente normativa regionale per i dipendenti regionali di piu' elevato livello funzionale.