Art. 13.
                          Norma transitoria
 
   1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  il
Consiglio regionale provvede alla  elezione  del  Comitato  regionale
sardo   per   il   servizio  radiotelevisivo  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore della legge stessa.