Art. 14.
                             Abrogazione
 
   1. La legge regionale  28  dicembre  1983,  n.  28  (Finanziamento
dell'attivita'  del  Comitato  per il servizio radiotelevisivo) ed il
Regolamento del  Comitato  sardo  per  il  servizio  radiotelevisivo,
approvato dal Consiglio regionale il 12 febbraio 1981, sono abrogati.
   2.  Le  giacenze  di cassa eventualmente ancora esistenti all'atto
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e   conseguenti   a
stanziamenti  erogati,  in  base alla legge regionale n. 28 del 1983,
all'ex Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo a suo
tempo costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 aprile 1975,
n. 103, vengono trasferite al  Comitato  istituito  con  la  presente
legge.