Art. 15. Norma finanziaria 1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue. 2. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta lo stanziamento del cap. 01001 e' incrementato di lire 50.000.000 per gli anni 1994-1995 e 1996. 3. Alla relativa spesa di lire 100.000.000 si fa fronte: a) quanto a lire 50.000.000 con lo storno dal cap. 03016 del bilancio della Regione per gli anni 1994-1995 e 1996 e la conseguente riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria; b) quanto a lire 50.000.000 con l'utilizzo dello stanziamento di pari importo esistente sul capitolo 01001, previsto dalla legge regionale n. 28 del 1983 che con la presente legge viene abrogata. 4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 01001 del bilancio della Regione per il 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.