Art. 15.
                          Norma finanziaria
 
   1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in
lire 100.000.000 annue.
   2.  Nello  stato  di previsione della spesa della Presidenza della
Giunta lo  stanziamento  del  cap.  01001  e'  incrementato  di  lire
50.000.000 per gli anni 1994-1995 e 1996.
   3. Alla relativa spesa di lire 100.000.000 si fa fronte:
     a)  quanto  a  lire  50.000.000 con lo storno dal cap. 03016 del
bilancio della Regione per gli anni 1994-1995 e 1996 e la conseguente
riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 5  della
tabella A allegata alla legge finanziaria;
     b) quanto a lire 50.000.000 con l'utilizzo dello stanziamento di
pari  importo  esistente  sul  capitolo  01001,  previsto dalla legge
regionale n. 28 del 1983 che con la presente legge viene abrogata.
   4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico  al
cap.   01001   del   bilancio   della  Regione  per  il  1994  e  sui
corrispondenti capitoli  dei  bilanci  della  Regione  per  gli  anni
successivi.